IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  2005,  n.  152,
nel quale si dispone che agli interventi all'estero del  Dipartimento
della protezione civile si applicano le disposizioni di cui  all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2014 con
cui e' stato dichiarato, per trenta giorni, lo stato di emergenza  in
conseguenza delle piogge di eccezionale intensita', verificatesi  dal
giorno 13 maggio 2014, nel territorio della Repubblica di  Bosnia  ed
Erzegovina e della Repubblica di Serbia; 
  Considerato che il predetto evento ha causato vittime,  dispersi  e
sfollati  nonche'  la  distruzione  di  numerosi  centri  abitati   e
l'isolamento di molte parti dei territori dei paesi interessati; 
  Considerato,  altresi',  che  detto  evento  ha   determinato   una
gravissima situazione sociale, sanitaria  ed  economica,  nonche'  la
mancanza di beni di prima necessita' alla popolazione colpita; 
  Considerato che la Commissione Europea, in data 16 maggio 2014,  ha
attivato il Meccanismo di protezione civile ai sensi della  Decisione
del Consiglio 1313/2013 del Parlamento Europeo e  del  Consiglio  che
riforma il meccanismo Unionale di protezione civile; 
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del richiamato meccanismo  comunitario,
partecipa alle attivita' di assistenza alle  popolazioni  colpite  da
eventi calamitosi di particolare gravita'; 
  Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare  il  concorso  dello
Stato italiano nell'adozione di tutte  le  iniziative  di  protezione
civile anche attraverso la realizzazione di interventi  di  carattere
straordinario ed urgente, ove necessario, in  deroga  all'ordinamento
giuridico vigente; 
  Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali
per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza,
la situazione calamitosa verificatasi  nell'area  interessata,  anche
mediante l'attivazione delle componenti  e  strutture  operative  del
Servizio Nazionale della protezione civile di cui agli articoli  6  e
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Sentito il Ministero degli affari esteri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Iniziative urgenti di protezione civile 
 
  1. Per assicurare il concorso dello Stato italiano, in un  contesto
di solidarieta' internazionale, nell'adozione di tutte le  iniziative
urgenti di protezione civile  finalizzate  a  fronteggiare  la  grave
situazione determinatasi nella Repubblica di Bosnia ed  Erzegovina  e
nella Repubblica di Serbia in conseguenza dell'evento  calamitoso  in
oggetto, il Dipartimento della protezione civile,  avvalendosi  delle
componenti e delle strutture operative del Servizio  Nazionale  della
protezione civile, e' incaricato di garantire,  in  raccordo  con  la
Commissione Europea (DGECHO), l'Ufficio per  il  coordinamento  degli
Affari Umanitari  delle  Nazioni  unite  (UNOCHA),  e  gli  organismi
internazionali interessati, l'intervento finalizzato  al  soccorso  e
all'assistenza della popolazione delle predette Repubbliche. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1  il  Dipartimento  della
protezione civile e' autorizzato  a  coordinare  l'invio  di  squadre
operative composte da funzionari e tecnici del Dipartimento medesimo,
delle  Regioni  e  Province  Autonome  e  delle  altre  componenti  e
strutture operative del Servizio Nazionale della  Protezione  Civile,
nonche'   dai   volontari   appartenenti   alle   organizzazioni   di
volontariato  di  protezione  civile  iscritte  nell'elenco  centrale
oppure negli elenchi territoriali delle predette Regioni  e  Province
Autonome. Dette squadre operative  concorreranno  alla  realizzazione
degli interventi di prima assistenza e soccorso secondo le necessita'
rappresentate  dalle  apposite  strutture  di   coordinamento   della
Commissione  Europea  nonche'  dalle   autorita'   competenti   delle
Repubbliche interessate. 
  3. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti di  cui  al
comma 2 sono autorizzati, in  via  d'urgenza  e  ove  necessario,  ad
utilizzare polizze assicurative  gia'  stipulate  anche  al  fine  di
garantire idonea copertura al personale dipendente  ed  ai  volontari
impiegati nello svolgimento delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza, nonche' contratti gia' stipulati per la fornitura dei beni
e servizi necessari.